Legge 20 maggio 2016, n. 76 vigente dal 05/06/2016 -
L' art.1, comma 36 recita: "Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 36 a 67 si intendono per "conviventi d fatto" due persone maggioenni unite stailmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentla, affinità o adozione, da matrimono o da unione civile":
Occorre formalizzare la richiesta.
A tal fine bisogna compilare l'apposito modulo che si pubblica tra gli allegati, che ha lo scopo di attivare la procedura.
L'ufficio Anagrafe vi seguirà nella procedura.